Il DL Sicurezza nel dettaglio: perchè va difeso

Il 3 dicembre, dell’ormai trascorso 2018, il Decreto legge in materia di sicurezza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dandogli vigenza. Sulla bocca di molti, forse troppi e con poca imparzialità e attenzione, sono finite le previsioni riguardanti la lotta all’immigrazione clandestina. Vediamo, però, con maggior attenzione e complessivamente il suo contenuto.

Si impone maggior ordine fra le diverse categorie, esistite sino ad oggi, di permessi per protezione umanitaria: i casi sono categorizzati, si specificano le modalità con le quali si dovrà decidere se il caso personale di ciascun immigrato rientri o meno nei criteri stabiliti – eliminando le possibilità discrezionali sin troppo abusate -.

Importante a questo riguardo la decisione di prevedere come lo straniero, fermato alla frontiera e richiedente asilo, dovrà esser sottoposto ai controlli necessari: nel caso in cui avesse cercato di eludere l’iter previsto, si impone il trattenimento dell’immigrato e l’accertamento della sua identità.

La protezione internazionale potrà esser negata o revocata alla presenza di vari reati, che sono ora stati aggiornati: in caso di condanna in primo grado, per rapina ad esempio (prevista proprio nel DL Sicurezza, riprendendo il II Comma dell’Articolo 407 del Codice di Procedura penale) o tratta di persone; rilevante, sempre in questa sezione del documento (Capo II; Art.7) che ciò può avvenire anche se si tratta di reati senza aggravante.

All’articolo 7-bis, invece, ci si occupa di stabilire quando si può definire sicuro un Paese dal quale proviene l’immigrato e dunque non permettere la protezione internazionale, che sarebbe difatti insussistente.

Le cooperative operanti nell’ambito dell’ “accoglienza” sono messe sull’attenti, imponendo all’articolo 12-ter la pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Il DL sicurezza ha fatto colorare di verde bile certi sindaci, soprattutto per il punto nel quale si ordina di concedere l’accesso agli Sprar (Sistema di protezione per i richiedenti asilo, dove sino ad oggi venivano accolti tutti, indifferentemente se in possesso o no della protezione internazionale, per corsi di lingua o di attività lavorative) unicamente agli immigrati che già hanno ricevuto lo status di protezione.

Si tratta di pura logica: giacché far accedere chiunque a centri simili è un rischio, che ha dato probabilmente la possibilità anche a clandestini, criminali stranieri e malviventi vari di intrufolarsi e tessere la rete già dal principio per poi – magari – attendere il momento propizio per la fuga.

Circa la cittadinanza conquistata dall’immigrato, percorso che è stato reso rigoroso prevedendo fra le altre cose anche la padronanza della lingua italiana, si contempla (al Capo III, Art.14) la revoca nei casi di condanna definitiva per determinati reati come terrorismo, banda armata, o per chi desse vitto, alloggio, ospitalità, strumenti di comunicazione ai membri di associazioni sovversive e terroristiche.

Ciò rientra, nella ratio generale anche di questa norma, fra le misure atte a prevenire e reprimere il terrorismo internazionale e le attività che permettono a tali violenti criminali di organizzare le loro attività: si impone anche il DASPO urbano.

La nuova legge va oltre e muove i suoi passi contro le mafie, sebbene sarebbe stato necessario molto di più soprattutto per la repressione di tali crimini: nuove disposizioni per rafforzare e migliorare l’azione dell’Anbsc (Associazione nazionale per amministrazione e destinazione beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), 5 milioni di Euro per le commissioni con l’incarico di gestire i beni mafiosi sequestrati.

Ci si occupa, inoltre, delle esigenze dei lavoratori deputati alla sicurezza di tutto il Paese: chiarezza sul pagamento degli straordinari di poliziotti e membri delle forze dell’ordine, nuovi fondi per la riorganizzazione dei ruoli e delle carriere, comprendendo anche le Capitanerie di porto.

I comuni, che hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, potranno assumere nuovi Vigili urbani e vi è l’incremento nel 2019 di 5,9 milioni e nel 2020 di 5 milioni per gli stanziamenti dei Vigili del fuoco.

Notevole notare, come articolo conclusivo del decreto ora divenuto legge, le “Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell’usura“, dove si enuncia la possibilità di elargire anticipi alle vittime ai fini della riattivazione dell’attività imprenditoriale.

Si contempla il divieto di rientrare nell’elenco di associazioni o organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, per chi non presenti un’adeguata documentazione comprovante l’estraneità alla mafia.

(di Pietro Vinci)